A fronte della contestazione di mancata notifica della cartella di pagamento, l’Agente della riscossione, nel caso in cui abbia proceduto per il tramite dell’ufficiale giudiziario o di un messo, deve depositare in giudizio la matrice o la copia dell’atto, unitamente alla relata, mentre nel caso di notifica mediante invio di raccomandata A/r è sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento e dell’estratto di ruolo.
È quanto chiarisce la Corte di Cassazione nell’ambito di un giudizio volto all’annullamento di un’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’articolo 77 del D.P.R. n. 602/73.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Notifica della cartella: la prova (145 kB)
Notifica della cartella: la prova - Giustizia e sentenze n. 23 - 2017
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata