E’ giuridicamente inesistente la cartella di pagamento notificata dal Equitalia a mezzo posta senza il tramite di uno degli intermediari abilitati di cui all’art. 26 del d.P.R. numero 602/1973. In presenza di notifica eseguita direttamente dall’ente delegato alla riscossione, la stessa non è altro che una mera comunicazione effettuata dal soggetto tenuto al recupero del credito, con la conseguenza che esorbita dallo schema legale degli atti di notificazione, rendendo così la notifica inesistente.
A queste conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con la sentenza 191/04/12, del 23 maggio 2012.
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Notifica diretta a mezzo posta cartella nulla (104 kB)
Notifica diretta a mezzo posta cartella nulla - Giustizia & Sentenze N. 26-2012
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