Se il contribuente dovesse sostenere di non aver mai ricevuto la notifica dell’avviso d’accertamento esecutivo spetta al Fisco dimostrare che l’atto sia stato regolarmente recapitato.
In particolare, ove l’Ufficio finanziario sostenga che l’avviso di accertamento sia stato notificato presso il domicilio del destinatario mediante consegna a persona di famiglia, la prova della regolarità della notifica è data dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di cui all’articolo 139 del codice di procedura civile e non dalla stampa dell’interrogazione della Banca dati Poste Italiane, poiché essa non è fidefacente.
È quanto ha sostenuto la Commissione Tributaria Provinciale di Bari con la sentenza n. 3150/04/14, depositata il 10 dicembre.
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Notificazioni. Stop accertamento esecutivo (114 kB)
Notificazioni. Stop accertamento esecutivo - Giustizia & Sentenze N. 10-2015
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