Se il contribuente non si è costituito nel giudizio di secondo grado, perché l’atto d’appello non è stato notificato al difensore presso il suo nuovo studio, è nulla, per difetto del contraddittorio processuale, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole all’Agenzia delle Entrate. Nel processo tributario il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento d’indirizzo del suo studio; perciò spetta al notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione dell’atto processuale essere effettuata al domicilio reale del procuratore.
È quanto si apprende dall’ordinanza n. 20209/2015 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
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Notifiche. Trasferimento studio difensore (133 kB)
Notifiche. Trasferimento studio difensore - Giustizia e sentenze n. 78-2015
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