In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma "ex lege", è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione. Il legale rappresentante assume pertanto il ruolo di garante ex lege dei debiti tributari dell'associazione non riconosciuta da lui rappresentata, sorti nei periodi di imposta in cui egli risulti esserne stato rappresentante, salvo che dimostri l'intervenuta cessazione dalla carica, che, però, per essere opponibile all'Amministrazione, deve essere portata a conoscenza di questa con mezzi idonei, essendo onere del contribuente provare l'avvenuta comunicazione dell'evento in epoca precedente al sorgere dell'obbligazione tributaria per l'anno di imposta in contestazione.
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Obbligazioni tributarie associazione non riconosciuta (256 kB)
Obbligazioni tributarie associazione non riconosciuta - Fiscal Sentenze n. 110 - 2021
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