I contribuenti che devono comunicare opzioni, rinunce o revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi o dell'Irap devono compilare il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nel caso in cui siano esonerati dalla presentazione della suddetta dichiarazione dovranno comunque allegare il quadro VO al modello Unico, barrando l'apposita casella sul frontespizio della dichiarazione dei redditi. La mancata compilazione preclude la validità dell'opzione esercitata mediante il comportamento concludente, costituendo elemento sostanziale che si pone come condizione di efficacia. In tema di IVA, pertanto, il passaggio dal regime agevolato, previsto per i contribuenti minimi al regime ordinario presuppone che venga effettuata la prescritta dichiarazione di opzione, senza che la stessa possa essere desunta da comportamenti concludenti e, in particolare, dalla presentazione della dichiarazione IVA nei modi e nei termini previsti dal regime ordinario.
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Obbligo comunicazione opzioni (303 kB)
Obbligo comunicazione opzioni - Fiscal Sentenze n. 10 - 2022
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