L’articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto nel TUIR l’articolo 24-bis che prevede un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR. Tali contribuenti possono optare per assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia, ai sensi del medesimo articolo 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Indice argomenti
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Premessa
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Imposta sostitutiva
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Presentazione interpello
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Imposta sostitutiva
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Revoca dell’opzione
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Redditi esclusi dall’opzione
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Oneri detraibili e deducibili
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Guida alla Sezione I
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Guida alla Sezione II
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Guida alla Sezione III
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Riferimenti normativi
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Redditi esteri. Imposta sostitutiva (PDF) (870 kB)
Redditi esteri. Imposta sostitutiva
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