Il reato di distruzione o occultamento di documenti contabili, previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato sulla base di altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta. È quanto chiarisce la sentenza n. 22126/17 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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Occultamento contabilità. Condotta non offensiva (197 kB)
Occultamento contabilità. Condotta non offensiva - Giustizia e sentenze n. 46 - 2017
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