Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, salvo che il caso non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, oppure di consentire l’evasione a terzi, OCCULTA o DISTRUGGE in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non permettere la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
Stando alla giurisprudenza della Suprema Corte, il reato in questione non si configura nel caso di mera mancata esibizione delle scritture contabili, salvo che la causa della condotta non sia la distruzione o l’occultamento delle stesse. La mancata esibizione, quindi, non rileva se l’occultamento e la distruzione non emergono nel corso del giudizio instaurato (sentenza n. 11248 del 2015)
Peraltro l’imprenditore non può essere individuato come autore diretto del reato di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 74/2000 se ha affidato le scritture contabili al commercialista di fiducia, che poi non le ha esibite alla Guardia di Finanza (n. 11479 del 2015).
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Occultamento scritture contabili (99 kB)
Occultamento scritture contabili - Giustizia & Sentenze N. 30-2015
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