Non sfugge alla condanna per il reato di omessa dichiarazione il contribuente che, al fine di discolparsi, deduce di aver conferito al commercialista un valido mandato per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate. Una simile circostanza infatti non lo esime da un obbligo di vigilanza circa l’adempimento
dell’incarico da parte del professionista. E’ quanto emerge dalla breve, ma importante sentenza numero 7014, pubblicata l’8 maggio 2012, dalla Terza Sezione Penale della Cassazione.
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Omessa dichiarazione. Le colpe del cliente (98 kB)
Omessa dichiarazione. Le colpe del cliente - Giustizia & Sentenze N. 23-2012
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