La condotta di rilascio, da parte di un professionista abilitato, del cosiddetto visto “leggero” di conformità della dichiarazione IVA, in difetto dei presupposti necessari, configura la responsabilità concorsuale del medesimo con riferimento ai reati di cui all'articolo 2 e di cui all'articolo 10-quater del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, in relazione alla dichiarazione IVA fraudolenta certificata e all'indebita compensazione di crediti inesistenti risultanti da tale dichiarazione.
Indice argomenti
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Premessa
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Mendacio relativo alle operazioni poste a base della dichiarazione alla quale è stato apposto il visto di conformità
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Il caso: omissione dei controlli dovuti per il visto “leggero”
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Commercialisti. Conseguenze penali del visto mendace (PDF) (326 kB)
Commercialisti. Conseguenze penali del visto mendace
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