Secondo la Cassazione non si commette il reato di omesso versamento di IVA, se la società è ammessa al concordato preventivo prima della scadenza dell’adempimento e il pagamento dell'imposta è previsto per l’intero importo.
Di conseguenza, se l’ammissione al concordato preventivo della società è avvenuta prima della consumazione del reato previsto dall’articolo 10ter del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, con uno spostamento temporale del versamento dell’intero importo dovuto, il sequestro preventivo dei beni disposto dal Gip è
nullo perché manca il presupposto del fumus commissi delicti.
È quanto emerge dalla complessa sentenza 16 aprile 2015 n. 15853 della Terza Sezione Penale della Suprema Corte.
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Omessa IVA. Col concordato cade il reato (83 kB)
Omessa IVA. Col concordato cade il reato - Giustizia & Sentenze N. 33-2015
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