La Corte di cassazione è intervenuta in materia di omesso versamento delle imposte, enunciando importanti principi di diritto relativamente alle cause di non punibilità in sede penale. I giudici di legittimità hanno ribadito che, nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015, l’estinzione del debito tributario, anche ove avvenuta dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma prima del giudicato, determina la non punibilità per i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000. Gli Ermellini, poi, hanno stabilito che non si configura il reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/00, per difetto dell’elemento soggettivo, in capo all’imprenditore che non ha versato l’IVA per ottemperare a un ordine impartito dal Giudice in sede di concordato preventivo.
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Omessa IVA e ritenute. Cause di non punibilità (225 kB)
Omessa IVA e ritenute. Cause di non punibilità - Giustizia & Sentenze n. 86 - 2017
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