Rispetto al reato di omesso versamento di IVA, ex art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, il D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto una causa di non punibilità che opera laddove il debito verso l’Erario sia stato estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.
Questa importante novità è al centro della sentenza n. 40314/2016 della Terza Sezione Penale della Cassazione secondo la quale, nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/15, il reato di omesso versamento dell’IVA non è punibile, ove l’imputato abbia provveduto all’integrale pagamento del debito tributario anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma prima del giudicato.
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Omessa IVA. Estinzione del reato (146 kB)
Omessa IVA. Estinzione del reato - Giustizia e sentenze n. 70 - 2016
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