In linea generale, invocare la crisi di liquidità dell’azienda non giova alla difesa dell’imprenditore imputato del reato, di cui all’art. 10 bis del D.Lgs., n. 74 del 2000, sussistendo un preciso obbligo di organizzare le risorse necessarie per il pagamento delle imposte.
Il sostituto che non ha versato le ritenute operate e certificate, può però uscire indenne dal processo penale, se dimostra che la crisi di liquidità è intervenuta al momento della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, e che essa non è stata causata dalla scelta di non far debitamente fronte al suo obbligo organizzativo. È quanto emerge dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, in materia di omessi versamenti.
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Omesse ritenute. Condanne in tempo di crisi (111 kB)
Omesse ritenute. Condanne in tempo di crisi - Giustizia & Sentenze N. 11-2014
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