La Cassazione, nel corso del 2014, ha ripetutamente affrontato la questione dell’incidenza della crisi economica nei reati di omesso versamento di IVA e di ritenute certificate, giungendo all’arresto che essa non costituisca una scriminante, salvo che non siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene la crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica che ha investito l'azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, a idonee misure da valutarsi in concreto (non ultimo, il ricorso al credito bancario). In sostanza, quindi, il contribuente che voglia giovarsi in concreto di tale esimente - evidentemente riconducibile alla forza maggiore (ex art. 45 C.p.) – dovrà dimostrare che non gli è stato altrimenti possibile rintracciare le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo compiuto tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.
Ebbene, sull’orientamento in materia, la Suprema Corte ha di recente dato conto nella “Rassegna della giurisprudenza di legittimità – Gli orientamenti delle Sezioni Penali – Anno 2014”, resa disponibile sul sito istituzionale della stessa Corte.
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Omessi versamenti. Imprese in crisi di liquidità (135 kB)
Omessi versamenti. Imprese in crisi di liquidità - Giustizia & Sentenze N. 19-2015
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