L’accertamento è pienamente legittimo anche quando la permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente si sia protratta oltre il termine previsto dall’articolo 12 comma 5 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente). Tale norma individua un termine che è meramente ordinatorio, posto che nessuna disposizione lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti del fisco. È quanto emerge dall’ordinanza 26 gennaio 2016, n. 1334, della Corte di Cassazione (Sez. 6 Civ. T).
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Permanenza dei verificatori (359 kB)
Permanenza dei verificatori - Giustizia e sentenze n. 10-2016
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata