In tema di reati tributari, sono riconducibili nelle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000, i contratti preliminari di compravendita stipulati da un’impresa di costruzioni che non sia piccolo imprenditore. Lo ha affermato la Terza Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza n. 36624 depositata il 21 settembre 2012. Il principio di diritto enunciato dagli Ermellini non è nuovo, essendo già stato chiarito con altra pronuncia - la n. 1377 del 2012 - che può rispondere del reato di occultamento e distruzione di scritture contabili l’agente immobiliare che non conserva i preliminari di compravendita, così inibendo la riscossione delle imposte sulle caparre. Per i giudici di Piazza Cavour, il riferimento alle scritture richieste dalla “natura dell'impresa” riguarda anche la tipologia di attività svolta.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Preliminari compravendita. Reato occultarli (145 kB)
Preliminari compravendita. Reato occultarli - Giustizia & Sentenze N. 8-2013
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata