È legittima l’irrogazione di sanzioni per omessa regolarizzazione di fatture emesse da altre società, a fronte di contributi e premi di fine anno, senza applicazione dell’Iva, nonostante la natura di sconti commerciali dei premi corrisposti dalla stessa società. La norma impone infatti ad entrambe le parti dell'operazione l'adempimento di specifici oneri formali, volti, sostanzialmente, a "modificare ex post” i dati indicati nella originaria fattura. In sostanza, deve essere in questi casi effettuata una rappresentazione contabile di una operazione inversa, in cui il cedente/prestatore emette una nota di accredito a favore del cessionario/committente, con indicazione dell'importo corrispondente alla riduzione di prezzo praticata, sul quale liquida l'imposta, con applicazione della medesima aliquota Iva indicata nella originaria fattura. Il cedente/prestatore, infatti, afferma la Cassazione, deve annotare la variazione nel proprio registro degli acquisti come se si trattasse di una fattura passiva, mentre il cessionario/committente, che riceve la nota di credito, deve annotare la variazione nel proprio registro fatture o dei corrispettivi.
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Il caso
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La decisione
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Conclusioni
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