In materia tributaria vi è compatibilità tra la recidiva e la continuazione. Il riferimento al sistema della recidiva penale non è peraltro dirimente al fine di comprendere la necessità o meno di una violazione definitivamente accertata, presupponendo questa, in coerenza con la presunzione di non colpevolezza, sempre un accertamento giudiziale definitivo della responsabilità, laddove invece l'azione amministrativa, per sua natura, si fonda sulla presunzione di legittimità del suo atto. L'art. 7, comma 3, del Dlgs 472/97 presenta del resto un'importante differenza rispetto alle norme previgenti sulla recidiva, rispettivamente contenute nel DPR. n. 600 del 1973, art. 54, comma 2, e nel DPR. n. 633 del 1972, art. 49, comma 2, laddove, mentre queste ultime configuravano la recidiva nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, fosse incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale fosse stata inflitta la pena pecuniaria, la successiva disciplina sembra prescindere dall'intervento di una contestazione o irrogazione tra la prima violazione e le successive. E ciò assume rilievo anche ai fini della compatibilità tra i due istituti, dato che se la recidiva non necessitasse, anche nel sistema tributario, di una precedente irrogazione definitiva di sanzioni, essa non sarebbe mai applicabile unitamente alla continuazione, la quale, viceversa, è interrotta dalla punizione delle violazioni pregresse.
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Presupposti della recidiva (281 kB)
Presupposti della recidiva - Fiscal Sentenze n. 79 - 2020
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