In tema di agevolazioni fiscali cd. “prima casa”, con riferimento all’ipotesi della rivendita dell’immobile prima cinque anni, la Corte di Cassazione ha chiarito che «Per evitare la decadenza dalle agevolazioni non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui all’art. 1, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».
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Prima casa. Irrilevanza Registro immobiliare (333 kB)
Prima casa. Irrilevanza Registro immobiliare - Fiscal Sentenze n. 111 - 2021
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