Quando perdono la causa, Equitalia e l’ente impositore devono essere condannati in solido alla refusione delle spese processuali e degli onorari spettanti al difensore del contribuente. È irrilevante che quest’ultimo non abbia presentato la nota spese di cui all’art. 75 delle disp. att. c.p.c., poiché tale mancanza non esclude il potere dovere del giudice di liquidare quanto dovuto per diritti e onorari, in base agli atti di causa.
È quanto emerge dalla sentenza n. 326/04/15 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, mentre secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sentenza n. 2178/12/14 - il dottore commercialista che sta in giudizio personalmente, se vince la causa, ha diritto alla rifusione delle
sole spese sostenute per il contributo unificato e per le spese di notifica in quanto, in assenza di difesa tecnica affidata a un terzo, possono essere liquidate solo le spese borsuali documentate.
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Professionisti. Liquidazione giudiziaria onorari (92 kB)
Professionisti. Liquidazione giudiziaria onorari - Giustizia & Sentenze N. 34-2015
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