La contestazione della inesistenza, non solo soggettiva ma anche oggettiva delle operazioni, trattandosi di trasferimenti solo cartolari senza esborsi economici da parte della contribuente, con l’unico fine di ripartire il credito Iva derivante dal mancato versamento dell’Iva a monte e a valle, mira a contrastare lo schema delle frodi carosello e richiede una valutazione probatoria globale da parte del giudice. E comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente - rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti -, il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo.
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Profili applicativi frodi carosello (249 kB)
Profili applicativi frodi carosello - Fiscal Sentenze n. 28 - 2022
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