Il contratto di stock lending agreement configura un negozio atipico a carattere aleatorio di prestito delle azioni, che prevede una remunerazione variabile per il mutuante in funzione dell'ammontare dei dividendi distribuiti dalle azioni oggetto di prestito. Tale contratto può fare conseguire al prestatario, un vantaggio fiscale, che gli deriva dalla intassabilità dei dividendi riscossi e dalla integrale deducibilità della commissione versata al prestatore. Tale effetto fiscale è contrario agli artt. 109, comma 8, e 89 del Tuir, determinando un indebito vantaggio fiscale, derivante dall’esclusione da tassazione del 95 per cento dei dividendi distribuiti e dalla contemporanea deduzione integrale della fee corrisposta. Risulta comunque irrilevante ricondurre tale fattispecie a figure negoziali nulle sotto il profilo civilistico, ovvero ad ipotesi elusive, poiché l'operazione finalizzata a consentire l'applicazione ai dividendi dell’art. 89 del Tuir, con conseguente concorso alla formazione dell'imponibile nella sola misura del 5 per cento degli utili, realizza ex se un indebito risparmio di imposta.
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Profili fiscali stock lending agreement (287 kB)
Profili fiscali stock lending agreement - Fiscal Sentenze n. 40 - 2022
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