La condanna per taluno dei delitti previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 importa, ai sensi dell’art. 12, l’applicazione di pene accessorie quali: l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; l’incapacità di contrattare con la P.A.; l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria; l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di Commissione tributaria; la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
Ebbene, con la sentenza 13 luglio 2016 n. 29397 la Corte di Cassazione ha precisato che la durata delle pene accessorie temporanee contemplate dall’art. 12 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, va parametrata alla pena principale inflitta.
Da precedenti pronunciamenti della Suprema Corte emerge, invece, che le pene accessorie non sono applicabili nel caso di condanna a una pena patteggiata inferiore a due anni e che il giudice dell’appello le può applicare d’ufficio, ove non abbia provveduto quello di primo grado.
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Reati fiscali. Durata pene accessorie (126 kB)
Reati fiscali. Durata pene accessorie - Giustizia e sentenze n. 60 - 2016
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