Nel caso di concessione della sospensione del procedimento penale per messa alla prova, il giudice, una volta decorso il periodo di sospensione, dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. La sospensione del procedimento penale per messa alla prova non può essere concessa se l’imputato ha manifestato l’intento di risarcire il danno, ma poi non ha tenuto una condotta concreta finalizzata a dimostrare la serietà della volontà risarcitoria. È quanto emerge dalla sentenza 12325/16 della Terza Sezione Penale della Cassazione.
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Reati fiscali. Sospensione procedimento per messa in prova (132 kB)
Reati fiscali. Sospensione procedimento per messa in prova - Giustizia e sentenze n. 32 - 2016
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