Le garanzie di cui all’articolo 12 L. 212/2000 si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all’esercizio di attività industriali, agricole, artistiche o professionali, con la conseguenza che tali garanzie operano esclusivamente a favore del contribuente verificato (in loco) e non anche del terzo a carico del quale sono emersi dati, informazioni ed elementi utili ai fini dell’emissione di un avviso di accertamento nei suoi confronti. Pertanto, in tema di accertamento dei redditi da partecipazione, il socio non può invocare la nullità dell’accertamento fiscale scaturente dall’attività ispettiva presso la società, per la mancanza di contraddittorio preventivo nei suoi confronti.
È quanto chiarisce una recente ordinanza dei giudici di legittimità.
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Redditi da partecipazione. No contraddittorio preventivo (163 kB)
Redditi da partecipazione. No contraddittorio preventivo - Giustizia e sentenze n. 4 - 2017
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