10 febbraio 2016

Registro. Esenzione per separazioni e divorzi

Giustizia e sentenze n. 12 - 2016

Ai fini del regime di esenzione previsto dall'articolo 19 della Legge n. 74 del 1987, l’Amministrazione finanziaria non può distinguere tra accordi, comportanti trasferimenti immobiliari, integranti il contenuto essenziale della separazione e accordi tra i coniugi stipulati in occasione della separazione poiché devono ritenersi esenti dall’imposta di registro tutti gli atti di trasferimento immobiliare che s’inseriscono nel quadro globale degli accordi di separazione e divorzio, e non soltanto quelli attuativi degli obblighi connessi all’affidamento della prole, al suo mantenimento o a quello del coniuge, o al godimento della casa familiare.
È quanto emerge dalla sentenza 3 febbraio 2016 n. 2111 della Sezione Tributaria della Cassazione.
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