In tema di avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ipotecarie e catastali - versate in misura fissa invece che proporzionale in relazione all'atto rogato da un Notaio a seguito dell'acquisto di un immobile da parte di una società -, deve essere cassata senza rinvio la sentenza che ha affermato la
legittimazione della società a impugnare l’atto che era stato notificato al solo Notaio in qualità di ufficiale rogante della denuncia di avverata condizione. È quanto emerge dalla sentenza 15 maggio 2015 n. 9952 della Corte di Cassazione.
Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, il Notaio che ha redatto l'atto e ha richiesto la registrazione è obbligato in solido, quale responsabile d’imposta, con il contribuente (obbligato principale) al pagamento dell'imposta. A sua volta l'art. 1292 c.c., in caso di obbligazione solidale, rimette al creditore,
nella specie all'Amministrazione Finanziaria, la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l'avviso anche all’obbligato principale.
Ne consegue che la società, nel caso analizzato dalla S.C., non era legittimata a dolersi della fondatezza dell'atto rivolto al Notaio, atteso che non si può vanificare la facoltà di scelta della creditrice di chiedere l'adempimento a uno qualsiasi degli obbligati solidali.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Registro. Notifica al Notaio rogante (92 kB)
Registro. Notifica al Notaio rogante - Giustizia & Sentenze N. 50-2015
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata