L’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Il centro principale degli interessi del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente, in sostanza, deve farsi luogo ad una valutazione globale, tenendo conto sia dei legami personali, sia di quelli professionali, laddove le relazioni affettive familiari vengono in rilievo unitariamente ad altri elementi probatori, che univocamente attestino il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento. In tal senso è dunque divenuto sempre più rilevante il criterio del COMI (center of main interest), riconoscibile dai terzi.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Residenza fiscale e centro di interessi (256 kB)
Residenza fiscale e centro di interessi - Fiscal Sentenze n. 138 - 2021
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata