Il presidente della Commissione Tributaria Provinciale può accogliere la richiesta di iscrizione ipotecaria o sequestro conservativo, in presenza dei presupposti di legge, che nella specie sono il fumus boni iuris (fondatezza della pretesa) e il periculum in mora (pericolo attuale per il buon esito della riscossione). Pertanto, l’applicazione di una misura cautelare, ai sensi dall’art. 22 del D.Lgs. 472/1997, deve essere negata se la motivazione addotta dall’Amministrazione Finanziaria per giustificare l’istanza è costituita da una mera elencazione dei rilievi contenuti nell’avviso di accertamento e se l’asserito fondato timore di perdere la garanzia del proprio il credito non risulta supportato da dati oggettivi circa la consistenza patrimoniale del contribuente/debitore. Lo ha affermato la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, nella sentenza n. 233/02/12, pubblicata il 9 ottobre scorso mediante deposito in segreteria.
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Richiesta misure cautelari. Difetto motivazione (114 kB)
Richiesta misure cautelari. Difetto motivazione - Giustizia & Sentenze N. 56-2012
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