In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione Finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.12545 del 12 maggio 2021.
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Riconoscimento costi accertamento induttivo (246 kB)
Riconoscimento costi accertamento induttivo - Fiscal Sentenze n. 105 - 2021
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