9 luglio 2015

Rimborso IVA. Ricorso contro comunicazione AE

Giustizia & Sentenze N. 53-2015

La banca può presentare ricorso contro la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che pone condizioni
per la liquidazione del credito IVA ceduto.
Precisamente, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 13548/15, depositata il 1° luglio), può essere
impugnato dinanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché si tratta
di un atto capace d’incidere nella sfera patrimoniale del contribuente, la comunicazione con la quale
l’Ufficio finanziario - subordinando il rimborso al previo pagamento di crediti asseritamente pendenti o
alla prestazione d’idonea garanzia o all'autorizzazione alla compensazione dei crediti tra di loro -
concretamente differisca l'esecuzione del rimborso d’imposta.
La giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel riconoscere tanto l’impugnabilità del provvedimento di
sospensione della procedura di rimborso del credito IVA quanto la non tassatività dell’elenco recato
dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 circa gli atti impugnabili in Commissione tributaria.
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