Con l’ordinanza n.18393 del 4 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha affermato che in materia di imposte sui redditi, a differenza dell’Iva, il contribuente non può riportare nella dichiarazione per l’anno successivo il credito asseritamente maturato nell’anno per il quale la dichiarazione è stata omessa, ma può soltanto chiederne il rimborso, ricorrendone i presupposti, con la conseguenza che, qualora abbia invece riportato tale credito nella dichiarazione per l’anno successivo e, a seguito del controllo automatizzato di questa, gli sia stata notificata la cartella di pagamento con l’iscrizione a ruolo dell’imposta corrispondente al credito riportato, questo non può essere riconosciuto dal giudice tributario nel giudizio di impugnazione della cartella.
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Riporto credito Iva Irpeg (259 kB)
Riporto credito Iva Irpeg - Fiscal Sentenze n. 106 - 2020
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