In tema di sanzioni tributarie, il ritardo nella fatturazione integra una violazione sostanziale e non formale dell'articolo 21, comma 4, del D.P.R. n.633 del 1972, in quanto arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo ed è, dunque, punibile anche quando non determina omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, la ritardata fatturazione non rientra nell’ambito di applicazione della L. n. 212/2000, art. 10, comma 3, secondo cui le sanzioni tributarie non sono irrogabili quando la violazione si traduce in una mera violazione formale.
È quanto emerge dalla sentenza 10 febbraio 2016, n. 2605, della Corte di Cassazione.
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Ritardata fatturazione. Sanzioni (201 kB)
Ritardata fatturazione. Sanzioni - Giustizia e sentenze n. 18- 2016
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