La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8135, depositata l’11 aprile 2011, conferma il principio, già espresso in precedenza, della indeducibilità delle sanzioni irrogate dall’antitrust. Le sanzioni inflitte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, seppure calcolate in proporzione ad un indicatore di capacità reddituale (fatturato), hanno natura amministrativa e funzione meramente “afflittiva e deflativa”. Tali sanzioni hanno, dunque, la funzione di “deterrente di futuri analoghi illeciti” e non sono direttamente associabili alla produzione di reddito. Inoltre, secondo la Corte, “pretendere che l'entità di tale sanzione costituisca un costo deducibile dal reddito imprenditoriale significherebbe neutralizzare la ratio punitiva della penalità, trasformandola in un risparmio d'imposta, cioè in un «premio»”.
Cassazione, Sentenza n. 8135 del 11 aprile 2011
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Sanzioni antitrust (111 kB)
Sanzioni antitrust - Fiscal Giustizia & Sentenze N. 18-2011
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