Il giudice tributario non può rilevare d’ufficio l’esimente di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992. In altre parole, se la questione non è stata sollevata dal ricorrente, la Commissione tributaria adita non può dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
È quanto si ricava dalla sentenza n. 12768/15 della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria Civile).
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Sanzioni. Esimente incertezza normativa (90 kB)
Sanzioni. Esimente incertezza normativa - Giustizia & Sentenze N. 56-2015
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