L’incertezza normativa oggettiva rende inapplicabili al contribuente le sanzioni amministrative per violazioni tributarie. Ad esempio, il giudice può disapplicare le sanzioni irrogate unitamente all’atto di accertamento quando sussista un contrasto giurisprudenziale su una data questione come quella riguardante la rilevanza o meno a fini IRAP delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e di diritti di compartecipazione da parte delle società sportive professionali (Cass., Sez. VI-T, 24588/2015).
L’essenza del fenomeno incertezza normativa oggettiva può essere accertato e valutato dal giudice tributario attraverso una serie di “fatti indice” che sono stati individuati, a titolo esemplificativo, dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. V, sentenza n. 4685/2012) secondo la quale, peraltro, le Commissioni tributarie non possono esercitare d’ufficio il potere di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, in quanto l’onere di allegare la ricorrenza di tale esimente grava sul contribuente (da ultimo, Cass., Sez. V civ., sentenza n. 12768/2015; ordinanza 7067/2015).
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Sanzioni tributarie. Esimente (183 kB)
Sanzioni tributarie. Esimente - Giustizia e sentenze n. 6 - 2016
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