La responsabilità per i debiti tributari, relativi a periodi d'imposta anteriori l'operazione di scissione parziale, è regolata dal Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilità riguardante le obbligazioni civili. Tutte le società partecipanti all'operazione di scissione, per i debiti tributari, rispondono dunque non solo solidalmente ma altresì illimitatamente. Salvo, sempre, il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati. La disciplina civilistica in tema di limitazione quantitativa della responsabilità per la società beneficiaria della scissione non trova poi applicazione in ambito tributario, laddove, al contrario, per gli obblighi della società scissa, riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia della scissione, risponde non soltanto la stessa società scissa ma anche la società beneficiaria. Tale responsabilità ha natura solidale e per essa non è previsto alcun limite quantitativo riconducibile al patrimonio assegnato con l'operazione straordinaria.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Scissione. Responsabilità tributarie (247 kB)
Scissione. Responsabilità tributarie - Fiscal Sentenze n. 123 - 2021
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata