Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai prevalente, ai fini del reato previsto dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 10/03/2000, n. 74, occorre la prova che i documenti contabili obbligatori siano stati in precedenza istituiti e, in seguito, occultati o distrutti. E ciò perché l’omessa istituzione della contabilità non rileva penalmente e per la punibilità, prevista esclusivamente per l’occultamento o la distruzione delle scritture e dei documenti contabili, occorre la prova dell'esistenza dell'oggetto materiale della condotta commissiva.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Scritture contabili. Senza istituzione non c’è reato (293 kB)
Scritture contabili. Senza istituzione non c’è reato - Giustizia e Sentenze n. 3 - 2019
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata