È valida ed efficace la notificazione di un atto tributario mediante consegna del piego a persona rinvenuta presso la sede della società, perché si presume che la stessa sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica. Tale presunzione può essere vinta dimostrando l’assenza di un rapporto di lavoro dipendente o, comunque, dell’incarico a ricevere gli atti per conto della società.
È quanto emerge dalla sentenza 13 giugno 2016 n. 12071 della Corte di Cassazione (Sez. 6 –T).
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Società. Notifica a persona rinvenuta in sede (114 kB)
Società. Notifica a persona rinvenuta in sede - Giustizia e sentenze n. 52 - 2016
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