Risponde in proprio delle violazioni commesse, quale autore e ideatore, l'amministratore di “fatto” della società costituita al solo scopo di evadere l’IVA. In un’ipotesi siffatta non può trovare applicazione l’articolo 7 del D.L. n. 269/2003 che pone esclusivamente a carico della persona giuridica le sanzioni amministrative, relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica. È quanto emerge dalla sentenza 28 agosto 2013, n. 19716, della Corte di Cassazione.
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Società schermo. Sanzioni e amministratore (88 kB)
Società schermo. Sanzioni e amministratore - Giustizia & Sentenze N. 64-2013
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