In tema di imposta di registro, il contribuente non ha diritto al rimborso delle somme corrisposte dal Notaio rogante, a seguito della notifica dell’avviso di liquidazione. Vertendosi in ipotesi di obbligazione solidale, l'Amministrazione Finanziaria ha facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi; e, nel caso in cui la scelta ricada sul professionista, il pagamento operato da questi determina la definizione del rapporto tributario senza che vi sia la possibilità di richiedere il rimborso di quanto pagato. Il contribuente (obbligato principale) eventualmente potrà opporsi all’azione di regresso o di rivalsa del Notaio adempiente.
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Somme corrisposte dal Notaio. No rimborso (191 kB)
Somme corrisposte dal Notaio. No rimborso - Giustizia & Sentenze n. 77 - 2017
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