La natura fittizia di un'operazione non può essere esclusa sull'assunto che l'Ufficio non abbia fornito prova del valore di mercato diverso da quello indicato negli atti di cessione, in particolare laddove l'ufficio abbia posto, a base della sua ricostruzione, la sproporzione tra i corrispettivi di acquisto e i corrispettivi della vendita, talvolta avvenuta lo stesso giorno, a società di leasing. Si considera del resto mancante del requisito previsto dall'art. 132 co. 1, n. 4 c.p.c., e pertanto nulla, la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, senza indicare le ragioni giuridiche o fattuali che il giudice abbia condiviso nel caso concreto. Non si può pretendere che l'Amministrazione offra una prova certa ed incontrovertibile della frode, senza analizzare gli elementi indiziari, né si può non valutare analiticamente gli elementi della fattispecie, per verificare se ricorrano gli indizi che avrebbero dovuto rendere edotta la contribuente, con la diligenza media richiesta ad un imprenditore onesto che opera sul mercato, della frode fiscale.
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Sopravvalutazioni leasing fraudolente (242 kB)
Sopravvalutazioni leasing fraudolente - Fiscal Sentenze n. 97 - 2021
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