La presunzione sancita dall'art. 90, comma 8, legge 289/2002 a favore delle società sportive dilettantistiche è una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di Euro 200.000. Sono quindi in tal caso irrilevanti valutazioni circa l’"antieconomicità" della spesa in ragione della irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente.
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