In tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, la disposizione agevolativa che, nella formulazione introdotta nel 2006, esclude l'imputazione della plusvalenza per le cd. "stock options" non soggiace all'applicazione dell'art. 3, comma 1, dello Statuto del Contribuente, secondo cui le modifiche normative si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni, dato che tale previsione si applica ai soli tributi periodici destinati a durare nel tempo. La novella normativa aveva del resto meramente inciso sulle condizioni al verificarsi delle quali poteva trovare applicazione l'imposta sostitutiva, avente natura istantanea. Dato che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l'opzione venga esercitata o ceduta, la disciplina applicabile va individuata in quella vigente al momento di tale esercizio, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l'opzione, senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento del contribuente, poiché questi, al momento dell'offerta, non ha certezza del futuro incremento delle azioni e della immutabilità della disciplina agevolativa.
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Stock options - Fiscal Sentenze n. 13 - 2021
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