Il credito Iva maturato con riferimento ad anno d'imposta in cui non risulta presentata la relativa dichiarazione non può essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 30, Dpr. n. 633 del 1972, che disciplina la detrazione o il rimborso della eccedenza d'imposta nell'ipotesi in cui il credito risulti dalla dichiarazione regolarmente presentata. In caso di domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30, Dpr. n. 633 del 1972, trova dunque applicazione il rimedio residuale di cui all'art. 21, secondo comma, Dlgs. n. 546 del 1992, che consente la presentazione di una domanda di restituzione, nel rispetto del termine di due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione.
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Termini rimborso eccedenza IVA (210 kB)
Termini rimborso eccedenza IVA - Fiscal Sentenze n. 153 - 2021
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