In linea generale, in caso di diritti di licenza sui marchi infragruppo, il valore "normale" della transazione commerciale va determinato in base al metodo del prezzo di rivendita ("Resale Price Method"). In ragione dell'unicità del bene trasferito, che difficilmente consente l'individuazione di transazioni comparabili, pur non escludendosi che in alcuni casi possa trovare applicazione uno dei criteri base adottati per le cessioni dei beni materiali (confronto, rivendita o costo maggiorato), non va trascurato che un contratto di licenza dipende essenzialmente dalle previsioni del risultato che potrà essere conseguito dal licenziatario nel territorio cui si riferisce il diritto di sfruttamento e che è, dunque, necessaria l'elaborazione di metodi sussidiari di valutazione, sempre ispirati al principio del prezzo di libera concorrenza, ossia al prezzo che sarebbe stato pattuito tra imprese indipendenti.
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Transfer pricing e royalties (251 kB)
Transfer pricing e royalties - Fiscal Sentenze n. 23 - 2021
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