In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina in tema di transfer pricing impone all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo diverso da quello di mercato, utilizzando i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento descritti nelle Linee Guida OCSE. Solo una volta assolto detto onere della prova, grava sul contribuente l'onere di provare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerare normali, avuto riguardo al medesimo stadio di commercializzazione, al tempo e al luogo in cui i beni e servizi siano stati acquistati o prestati e al contesto di mercato in cui il contribuente si è trovato ad operare.
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Transfer pricing, valore normale e onere prova (228 kB)
Transfer pricing, valore normale e onere prova - Fiscal Sentenze - 2022
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