Il trust autodichiarato non è automaticamente inesistente o nullo. La nullità del trust non deriva, ex se, dalla coincidenza tra disponente e trustee, ma dall'analisi complessiva delle clausole dell'atto e dalla verifica in concreto dei poteri che il disponente si riserva ed attribuisce al trustee. E comunque anche gli atti civilisticamente nulli possono rientrare negli atti rilevanti ai fini del reato di sottrazione fraudolenta. Nel novero degli «altri atti fraudolenti» sono del resto comunque ricompresi tutti gli atti giuridici diretti a sottrarre beni al pagamento delle imposte e in grado di mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debito erariale. E quindi anche un contratto fraudolento può ben essere nullo, ma concretizzare la condotta penalmente rilevante.
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Trust autodichiarato (192 kB)
Trust autodichiarato - Giustizia e Sentenze n. 47 - 2018
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